Art. 1.
(Istituzione dell'Albo professionale dei fisici).

      1. È istituito l'Albo professionale dei fisici, di seguito denominato «Albo».
      2. Gli iscritti all'Albo sono soggetti alla disciplina stabilita per le professioni intellettuali in quanto compatibile.
      3. Il professionista iscritto all'Albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
      4. Ogni professionista iscritto all'Albo è tenuto al segreto per quanto concerne tutte le notizie riservate di cui viene a conoscenza per ragioni legate alla sua professione, fatti salvi motivi di giusta causa.
      5. Nell'Albo sono istituite la sezione A e la sezione B.
      6. La sezione A dell'Albo è ripartita nei seguenti settori:

          a) fisica industriale, dei materiali e dell'informazione;

          b) fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio;

          c) fisica medica.

      7. La sezione B dell'Albo è ripartita nel settore dei fisici junior.
      8. L'iscrizione all'Albo è accompagnata dalle dizioni della sezione di appartenenza e del settore di competenza del professionista, di cui ai commi 6 e 7.